LEGGE 6 agosto 1922, n. 1240

Type Legge
Publication 1922-08-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979, e del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, è fissata al 31 dicembre 1922. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato Data a Roma, addì 6 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - PARATORE - SOLERI - LUCIANI. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

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