LEGGE 29 agosto 1922, n. 1254
Art. 1
Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè i decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5 allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1° luglio 1922.
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