LEGGE 21 agosto 1922, n. 1264
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, con l'aggiunta della seguente «disposizione transitoria». «Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) i quali abbiano compiuti otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge. «Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, essere riammessi in servizio - sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale - i sottufficiali ammogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un servizio alle armi non inferiore ad otto anni, ma non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - SOLERI - RICCIO - PARATORE. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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