LEGGE 15 settembre 1922, n. 1287
Art. 1
Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, è esteso a lire cinquemila. Alla stessa somma è elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove Provincie. Sono altresì di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento. Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza più estesa o speciale. La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa a lire quattrocento. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.