LEGGE 16 luglio 1922, n. 1291
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È ratificato il decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'art. 6 del Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. Facta - Peano - Bertone - Teofilo Rossi - Luigi Rossi - Maggiorino Ferraris - Schanzer. Visto, il guardasigilli: Alessio.
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