LEGGE 28 maggio 1922, n. 1300
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato dal decreto Luogotenenziale n. 1162 del 25 luglio 1915, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. LANZA DI SCALEA - DE VITO. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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