LEGGE 20 luglio 1922, n. 1392
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi; 15 febbraio 1920, n. 147, col quale si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai commissari del Governo per gli alloggi siano estese ai Comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti; 18 aprile 1920, n. 475, concernente le attribuzioni dei commissari stessi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. Facta - Peano - Teofilo Rossi - Luigi Rossi - Lanza Di Scalea - De Vito - Riccio. Visto, il guardasigilli: Oviglio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.