LEGGE 30 novembre 1922, n. 1549
Art. 1
Il numero 1549 della raccoltàufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine, di cui all'art. 1 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati, è prorogato sino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1922. VITTORIO EMANUELE. TANGORRA. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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