LEGGE 23 novembre 1922, n. 1550
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario, dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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