LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1585
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale dette leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il guardasigilli: Oviglio.
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