LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1636

Type Legge
Publication 1922-12-03
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

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