LEGGE 28 dicembre 1922, n. 1682

Type Legge
Publication 1922-12-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10.000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso. In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

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