LEGGE 10 dicembre 1922, n. 1722

Type Legge
Publication 1922-12-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Al fine di accertare o liquidare le indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra giusta il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e le successive modificazioni, i presidenti delle Commissioni giudicatrici, gli intendenti e i direttori provinciali di finanza, gli agenti e i referenti delle imposte, i ricevitori del registro, gli ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o dal Ministero delle terre liberate, hanno potere di interrogare i danneggiati, citare e sentire testimoni, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare gli atti di tutti i pubblici uffici e chiederne copia. Art. 2 All'art. 26 del testo unico 27 marzo l919, n. 426, è aggiunto dopo il secondo comma, il seguente: Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee. Art. 3 All'Art. 30 del testo unico modificato con R. decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente: Contro le decisioni della Commisione per le controversie di valore superiore a L. 50.000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal Ministro della giustizia, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal Ministro di giustizia; di tre membri designati dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate, di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti; delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati tra i rappresentanti di quella Provincia, nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto. Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali dovrà essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno. Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni del deposito della decisione della Commissiono di primo grado nella sua segretaria. Art. 4 Il Ministero del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravami in via ordinaria, quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso e disconosciuto in tutto o in parte il diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire. Sono escluse dalla revisione di cui nel comma precedente, le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravame in via ordinaria quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila se si tratti di beni mobili e di lire quarantamila se si tratti di beni immobili, comprensiva questa nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumenti cui all'art. 8 del testo unico 27 marzo 1919, mero 426; La denuncia, che non sospende la esecutorità della decisione, deve essere prodotta entro novanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure per le decisioni già emesse, dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge. Art. 5 L'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente: Quando la domanda di risarcimento sia in valore superiore alle L. 500.00 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia. L'accennato limite di L. 500.000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato. Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle L. 500.000 demandata al Ministero per le terre liberate ai termini dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422. Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate, innanzi alla quale il, danneggiato avrà diritto di essere sentito e potrà proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso. Le indennità per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate. Art. 6 Il Ministro del tesoro e quello delle terre liberate possono incaricare funzionari in qualità di ispettori per la vigilanza sulle operazioni di liquidazione e pagamento dei danni di guerra. Questi funzionari hanno facoltà: a) di ispezionare tutti gli uffici amministrativi addetti alle operazioni e le segreterie delle Commissioni giudicatrici; b) di eseguire direttamente indagini e dare istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni; c) di assumere la rappresentanza dell'amministrazione avanti le Commissioni con la facoltà di fare anche istanza pel rifiuto di omologazione a concordati conchiusi; d) di promuovere le determinazioni demandate al Ministero del tesoro ed a quello delle terre liberate dal precedente art. 4 ed i ricorsi di cui all'art. 3. Il Ministero del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, potrà ripartire in zone il territorio danneggiato. A ciascuna di tali zone sarà assegnato un ispettore con le funzioni suddette. Art. 7 I danneggiati che, invitati, si rifiutino di dare, oppure diano false le notizie per ricuperare oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici, saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennità relativamente agli oggetti medesimi. Art. 8 Gli articoli 3 e 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 523 sono modificati nel senso che spettano al Comitato l'esame e l'approvazione del lato tecnico dei progetti di opere e forniture di importo superiore a lire 50.000. Il precedente comma si applica all'approvazione di progetti di opere di ricostruzione e riparazione da eseguire od eseguiti direttamente dagli Enti stessi. Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle terre liberate. Le deliberazioni degli Uffici per le ricostruzioni debbono essere comunicate di volta in volta al Ministero delle terre liberate ed a quello del tesoro, così pure devono essere comunicati gli elenchi dei progetti e delle forniture di un importo inferiore a 50,000 lire. Art. 9 Le opere di ricostruzione e di riparazione nell'interesse degli Enti locali, ai termini dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, devono essere eseguite direttamente dagli Enti interessati delle vecchie e delle nuove Provincie, o dagli uffici locali per le ricostruzioni qualora gli Enti ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il Ministero del tesoro in sede di autorizzazione degli impegni per il rimborso delle somme spese dagli Enti locali per i lavori da essi eseguiti in dipendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se le spese fatte rientrino fra i danni di guerra ed in quale misura. Art. 10 Alle chiese, regolarmente officiate prima della guerra, site in frazioni, che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico, è fatto ai fini della ricostruzione lo stesso trattamento delle chiese parrocchiali. Art. 11 Quando si tratti di mobili industriali la deduzione per deprezzamento di vetustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426. Art. 12 L'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 1919, numero 497, è sostituito dal seguente: L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che l'esercita di concerto con quelli delle terre liberate e dell'industria e commercio. Art. 13 La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale por quanto concerne le modificazioni introdotte nel R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - TANGORRA - GIURATI - OVIGLIO Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

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