LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1827
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle Provincie già invase dal nemico. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE. GIURIATI - TEOFILO ROSSI - OVIGLIO. Visto; il guardasigilli: OVIGLIO.
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