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LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1828

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Reale decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli Intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione. Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, num. 2017 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta uficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE. GIURIATI - DE STEFANI Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.