LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1829
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio o per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie delle Imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle Terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1922. VITTORIO EMANUELE. GIURIATI - DE STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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