LEGGE 28 dicembre 1922, n. 1871
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, n. 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1922 VITTORIO EMANUELE. Diaz - De Stefani. Visto, il guardasigilli: Oviglio.
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