LEGGE 21 febbraio 1923, n. 281
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi e convenzioni (1) firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ - THAON DI REVEL - GENTILE - CARNAZZA - TEOFILO ROSSI - G. DE CAPITANI D'ARZAGO. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO. --------------- (1) Gli accordi e le convenzioni verranno pubblicati in un prossimo numero. ------------ Nota redazionale Il testo delle firme è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/02/1923, n. 47 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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