Art. 1
Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, coi quali si autorizzava il Ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica.
Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, coi quali si autorizzava il Ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica.