LEGGE 18 febbraio 1923, n. 396
Art. 1
Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila. Qualora il colpevole, che non sia autorizzalo alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi. Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa da lire duemila e lire seimila. La durata della sospensione dall'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale che sarà inflitta. In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.