LEGGE 15 febbraio 1923, n. 483
Art. 1
In via transitoria, a partire dal 1° aprile sino al 30 giugno 1922, potranno ricevere il sussidio di disoccupazione involontaria i disoccupati di cui agli articoli seguenti, anche se per essi non sia stato versato il numero di contributi richiesto dall'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.
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