LEGGE 18 febbraio 1923, n. 504
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920, l'efficacia dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze delle Congregazioni di carità o delle rappresentanze di istituzioni di beneficenza. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
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