LEGGE 18 febbraio 1923, n. 541
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1244, è convertito in legge, sostituendo all'art. 1 il testo seguente: «Piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, è data all'accordo commerciale provvisorio, concluso fra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle note diplomatiche, scambiate a Madrid il 15 aprile 1922, che formano parte integrante della presente legge». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rossi Teofilo - De Stefani - De Capitani D'Arzago - Cavazzoni. Visto il Guardasigilli: Oviglio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.