LEGGE 17 giugno 1923, n. 1263

Type Legge
Publication 1923-06-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approprovato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 giugno 1923. VITTORIO EMANUELE. DE STEFANI. Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

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