LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2932
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione ed all'Accordo concernente le relazioni economiche tra le zone di frontiera, stipulati in Roma, addì 28 aprile 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, e ratificati il 7 luglio 1923.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.