LEGGE 17 aprile 1925, n. 473
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1925
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi. Sono altresi' convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 aprile 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Tabella A
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