LEGGE 11 giugno 1925, n. 998

Type Legge
Publication 1925-06-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1925

Art. 1

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa. L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge. Art. 2. - Agli effetti della presente legge le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuita' non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue: 1° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, ne' questa sia stata o possa essere altrimenti accertata; 2° se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo; 3° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purche', al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni. Art. 3. - Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista. La prestazione e' determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione. Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento, di un prezzo maggiore, che non deve pero' nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti. Art. 4. - Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantita' numerica della somma stessa nella moneta legale occorrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo. Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avra' luogo l'aumento di cui all'art. 10. Art. 5. - Se la prestazione consiste in quantita' fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio. Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridetta ad una misura annua fissa, corrispondente alla inedia delle quantita' corrisposte nell'ultimo decennio. Art. 6. - Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantita' fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantita' e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme delle quantita' o delle quote che-si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente. Nell'ultimo caso, pero', la determinazione del valore delle derrate o della quantita' di esse corrispondente alla quota della prestazione e' fatta in base alla inedia del decennio, precedente. Art. 7. - Per i canoni di carattere, enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate e' accertato nella Provincia dove e' situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita. All'uopo ogni Camera di commercio pubblichera' annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate piu' in uso. Per le altre il valore sara' fissato dal Prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio. Art. 8. - Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, e' fissato nella somma corrispondente a 15 annualita' quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera L. 50 annue. Anche in tale caso e' dovuto l'aumento di cui all'art. 10. Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347. Art. 9. - Il prezzo di affrancazione puo' essere pagato anche mediante titoli del debito Pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, pero', al valore reale: tale sara' ritenuto quello risultante nel sabato Precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo piu' vicino. Art. 10. - Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, otre il prezzo determinato in conformita' degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo. D'altrettanto e' aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione determinato sulla prestazione cosi' aumentata senza ulteriori aumenti. Art. 11. - Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennita', che, in mancanza di speciale pattuizione, e' determinata nella meta' del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea. Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sara' stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale che giudichera' inappellabilmente come arbitro amichevole compositore. Art. 12. - Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, e' aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare. Corrispondente aumento sara' pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo. II Prezzo e' invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore. Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1. Art. 13. - Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente puo' ricevere un congruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, e' fissato dall'autorita' giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere. Art. 14. - Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi. Se e' convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti. Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo. Art. 15. - Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovra' trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale. Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovra' depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge. Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalita' il conservatore delle ipoteche non potra' procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione. Art. 16. - In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del piu' diligente. Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorita' giudiziaria competente. Art. 17. - Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sara' ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche. Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sara' svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza. Art. 18. - Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del con cedente, per le quali si procede a termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile. Art. 19. - Se la prestazione non supera il valore di L. 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale. Se la prestazione supera, il valore di L. 10, ma non di L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla. meta' delle tasse di bollo, di registro. ipotecarie e di voltura catastale. Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla meta' di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe. Art. 20. - Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonche' a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti. Art. 21. - La presente legge entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 giugno 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - De' Stefani. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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