Act 025U2578

Type Regio Decreto
Publication 1925-10-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1926

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonche' l'art. 8 della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facolta' alle disposizioni emanate successivamente; Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1926. Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.

Testo Unico-art. 1

Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie. Art. 1 (Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile; 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti; 4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica; 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale; 6° impianto ed esercizio di farmacie; 7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case; 8° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)); 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali; 10° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)); 11° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)); 12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici; 13° fabbrica e vendita del ghiaccio; 14° costruzione ed esercizio di asili notturni; 15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni; 16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi; 17° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)); 18° essiccatoi di granturco e relativi depositi; 19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere. Uguale facolta' e' attribuita alle provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle provincie sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della provincia ed equiparate le provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

Testo Unico-art. 2

Art. 2 (Art. 2 della legge 29 marzo 1903, a. 103, e [art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3047~art2)). Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto dall'art. 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico. Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi tenendo contabilita' separate. Le aziende speciali hanno la capacita' di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che puo' sempre esaminarne l'andamento. Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende. Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19. Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potra' eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

Testo Unico-art. 3

Art. 3 (Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina: a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura; b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda; c) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidita' degli operai; d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attivita' patrimoniali; e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Testo Unico-art. 4

Art. 4 (Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). La direzione dell'azienda e' affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale. Il direttore e', di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli e' nominato per il termine di tre anni, puo' essere confermato di triennio in triennio e non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Il direttore potra' essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovra' essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e puo' stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.

Testo Unico-art. 5

Art. 5 (Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). Per ciascuna azienda e' istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non piu' dei due quinti dei commissari puo' appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale. La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente. La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri. ((Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni)).

Testo Unico-art. 6

Art. 6 (Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale. Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico. La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati. Ogni azienda dovra' allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sara' approvata di volta in volta insieme col bilancio.

Testo Unico-art. 7

Art. 7 (Art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923. n. 3047). Per l'accertamento delle responsabilita' amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

Testo Unico-art. 8

Art. 8 (Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103). Il servizio di cassa delle aziende e' fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilita' separate. Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si puo' nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura.

Testo Unico-art. 9

Art. 9 (Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103) Non possono essere nominati direttori ne' impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, ne' i loro parenti fino al terzo grado; ne' possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualita' o ricoprire l'impiego rispettivo.

Testo Unico-art. 10

Art. 10 (Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in conformita' delle disposizioni del presente testo unico deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Testo Unico-art. 11

Art. 11 (Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima.

Testo Unico-art. 12

Art. 12 (Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale e' sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione. L'elettore vota pel si o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non puo' essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovra' esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle provincie non e' mai soggetta a votazione di referendum.

Testo Unico-art. 13

Art. 13 (Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). Approvata la proposta, il consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art: 3.

Testo Unico-art. 14

Art. 14 (Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). Il regolamento speciale dell'azienda e' esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio. I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Testo Unico-art. 15

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