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LEGGE 25 marzo 1926, n. 551

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno. Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare o di individui già arruolati.