LEGGE 31 gennaio 1926, n. 684
Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1926
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 31 ottobre 1923, n. 2604, che da' esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Convenzione-art. 1
TESTO DELLA CONVENZIONE. Convenzione postale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari: Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia: il cavaliere di gr. cr. Emanuele Franco, direttore generale dei servizi postali del Regno. Il Governo della Repubblica di San Marino: il gr. uff. conte Ernesto Garulli, console generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia. I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti: Art. 1. Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuera' ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni
Convenzione-art. 2
Art. 2. Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna sopratassa.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due Paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive Amministrazioni delle poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Tutti i rimanenti servizi affidati alla posta nel Regno d'Italia sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di risparmio sono estesi alle stesse condizioni all'Amministrazione sammarinese. Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione sammarinese.
Convenzione-art. 5
Art. 5. Il servizio dei vaglia e quello dei conti correnti ed assegni postali saranno condotti dall'Amministrazione sammarinese per conto dell'Amministrazione italiana. La prima sara' quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute dai propri uffici.
Convenzione-art. 6
Art. 6. L'Amministrazione sammarinese riterra' per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avra' diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri. L'Amministrazione stessa dovra' rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.
Convenzione-art. 7
Art. 7. Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.
Convenzione-art. 8
Art. 8. Nel caso di smarrimento, manomissione o avaria di corrispondenze o di pacchi, o di altre irregolarita' di servizio, che diano diritto ad indennita' ai terzi, giusta le leggi italiane o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennita' incombera' a quella fra le due Amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.
Convenzione-art. 9
Art. 9. Il Governo della Repubblica di San Marino si riserva piena facolta' di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali, bollettini per pacchi e segnatasse propri.
Convenzione-art. 10
Art. 10. Le Amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla compilazione di un regolamento per l'esecuzione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 11
Art. 11. La presente Convenzione sara' messa in vigore a datare dal giorno che sara' determinato di comune accordo fra le parti contraenti, e avra' una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facolta' di dare in qualunque tempo. In tale caso la Convenzione stessa cessera' di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta. Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1863, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895. Le disposizioni dell'Accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'uno o all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finche' questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.
Convenzione-art. 12
Art. 12. La presente Convenzione sara' ratificata dai Governi rispettivi e il cambio delle ratifiche avra' luogo nel piu' breve termine possibile. In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli. Fatta in doppio originale e sottoscritta a Roma, addi' 5 maggio 1923. (L. S.) Emanuele Franco. (L. S.) Ernesto Garulli. Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.