LEGGE 25 novembre 1926, n. 2008
Art. 1
Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte. La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.