Art. 1
Il comune di Bagni della Porretta è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura termale, che sarà attuato previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente l'esistenza di una popolazione riunita di 10,000 abitanti almeno.