LEGGE 3 aprile 1927, n. 428

Type Legge
Publication 1927-04-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Alle Commissioni comunali istituite col R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, è assegnato, per completare il lavoro loro affidato, il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

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