LEGGE 23 giugno 1927, n. 1276
Art. 1
È istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare. Esso ha lo scopo: a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari; b) di coordinare e disciplinare, in un armonico programma di azione e di propaganda, il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza; c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; d) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.
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