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LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2701

Current text a fecha 1970-01-02

Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1928

Art. 1

E' convertito in legge il R. decreto 10 gennaio 1926, numero 169, con cui si da' esecuzione ai due Atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia ed altri Stati, relativi una protezione della proprieta' industriale.

Art. 2

L'art. 3 del predetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, e' modificato nei seguenti termini: «Art. 3. - Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo, di' cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli di utilita' e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Convention

I. - Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriete' industrielle revisee a' Bruxelles le 14 decembre 1900, a' Washington le 2 juin 1911 et a' La Haye le 6 novembre 1925. Parte di provvedimento in formato grafico