LEGGE 29 settembre 1927, n. 2852
Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1928
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 Maggio 1926, n. 1111, che da' esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 29 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Accordo-art. 1
Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria; prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano che vi possano avere attinenza; hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari: S. M. il Re d'Italia, il Cav. Benito Mussolini, Presidente, del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri. Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria; i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il paese federale di Carinzia resta unico proprietario dei mobili e degli immobili per natura e per destinazione, siti sul territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi immobili.
Accordo-art. 2
Art. 2. Il paese federale di Carinzia: a) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del paese federale di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. dell'ex-Ducato di Carinzia siti nel territorio italiano, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all' incasso dei crediti privati; b) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'articolo 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali, per il caso, che sussiste, di un aggravio del paese federale di Carinzia in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale; c) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia del Friuli e degenti nel manicomio provinciale di Klagenfurt, fino al 1° agosto 1925. Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc., siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati. Le disposizioni di cui alla lettera a) ed a1 penultimo capoverso di quest' articolo non si applicano alla Fondazione Contessa Elvine de La Tour per la quale resta impregiudicata ogni questione.
Accordo-art. 3
Art. 3. Il paese federale di Carinzia assume nei confronti del Regno d'Italia il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex-Ducato di Carinzia. Assume cioe' l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, numero 2641, per il territorio dell'ex-Ducato di Carinzia, sia per la parte attribuita alla provincia del Friuli, sia per la parte attribuita al paese federale di Carinzia, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella. Il pagamento sara' fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia che non sara' responsabile di tali debiti ne' verso i creditori, ne' verso il paese federale di Carinzia; questo fara' i relativi versamenti nella valuta austriaca, a ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.
Accordo-art. 4
Art. 4. Le eventuali garanzie assunte dall'ex-Ducato di Carinzia resteranno a carico del paese federale di Carinzia.
Accordo-art. 5
Art. 5. Il Regno d'Italia dichiara di rinunziare in favore del paese federale di Carinzia ad ogni suo diritto e titolo sui Fondi provinciali o amministrati dall'ex-Ducato di Carinzia e sui beni patrimoniali del Consiglio provinciale agrario dello stesso ex-Ducato.
Accordo-art. 6
Art. 6. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni il cui territorio e' stato diviso dal confine fra i due Stati, quale risulta dai Protocolli di delimitazione della frontiera in dipendenza del Trattato di San Germano.
Accordo-art. 7
Art. 7. I comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprieta', che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini attualmente sono siti nel territorio dell'altra Parte. Cio' vale anche per il caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del comune.
Accordo-art. 8
Art. 8. Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo, che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sara' corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo per altro ogni compenso per il lucro cessante.
Accordo-art. 9
Art. 9. I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre Associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.), esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data. Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'articolo 11.
Accordo-art. 10
Art. 10. Restano inalterate le servitu' boschive e di pascolo, nonche' tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.
Accordo-art. 11
Art. 11. Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.
Accordo-art. 12
Art. 12. I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati ne' diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.
Accordo-art. 13
Art. 13. Gli atti necessari all'esecuzione del presente Accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.
Accordo-art. 14
Art. 14. Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo e la divergenza non possa essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, essa sara' risoluta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse. Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara' nominato su richiesta di una delle Parti predette dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell' Aja. La procedura d'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso. L'arbitro potra' fare le indagini che giudichera' necessarie e rivolgersi direttamente alle autorita' centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al piu' presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo. Ciascuno degli Stati interessati avra' il diritto di intervenire nella procedura, per mezzo di un delegato. Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite ex aequa et bono dall'arbitro stesso. Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara' ammesso appello contro di esse.
Accordo-art. 15
Art. 15. Il presente Accordo sara' ratificato e gli atti di ratifica, saranno scambiati al piu' presto possibile in Roma. Esso entrera' in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche. In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari. Per l'Italia: Per l'Austria: (L. S.) MUSSOLINI. (L. S.) EGGER. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: Grandi.
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