LEGGE 19 febbraio 1928, n. 258
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le aziende, che abbiano per loro unico fine il commercio d'esportazione dei tabacchi indigeni greggi, sono dichiarate esenti per cinque anni, a datare dalla loro costituzione, dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito derivante da tale commercio. Per le aziende già esistenti, tale esenzione comincia a decorrere dal 1° gennaio 1927. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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