LEGGE 8 marzo 1928, n. 383

Type Legge
Publication 1928-03-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denominazioni geografiche di luoghi. È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato. Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

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