LEGGE 26 febbraio 1928, n. 613
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 226 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 70 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, è aggiunto il seguente capoverso: «Per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi la pena dell'arresto può essere elevata fino ad un mese e l'ammenda fino a lire duemila». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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