LEGGE 22 marzo 1928, n. 718
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» in Firenze, approvato con il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181, sono sostituiti i seguenti: «Art. 3. - Scopo dell'Istituto è: 1° accordare sussidi alle seguenti categorie di persone che si trovino in condizioni economiche disagiate: a) ai soci effettivi in aspettativa o in congedo per ragioni di salute; b) ai soci indicati nell'art. 2, lettera c); c) ai congiunti del socio effettivo defunto: coniuge superstite, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè siano stati a carico durante l'anno immediatamente precedente alla morte, e non possano dedicarsi al lavoro per cause giustificate: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc., sulle quali giudicherà il Consiglio dell'Istituto; 2° accordare un premio di uscita, dietro domanda degli interessati, a tutti i soci effettivi che vengano collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, e a tutte le famiglie dei soci effettivi che muoiano durante il servizio, nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un terzo delle entrate annue dell'Istituto provenienti dai contributi effettivi della categoria a); 3° accordare sussidi straordinari nei limiti della somma stanziata ogni anno, che non può essere superiore alla ventesima parte delle entrate ordinarie, ai soci od ai loro congiunti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche, quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra espressamente previste ed in deroga alle particolari disposizioni che regolano l'ordinaria concessione dei sussidi; 4° istituire una o più borse di perfezionamento negli studi superiori per i figli dei soci effettivi, che diano prova di elevato ingegno; 5° prestare a tutti i soci e alle loro famiglie assistenza morale». «Art. 4. - L'Istituto ha un patrimonio costituito dal capitale intangibile di 21.000 lire, versate all'Istituto dalla cessata Federazione insegnanti scuole medie, dalla somma di L. 10,000, costituente il capitale inalienabile del fondo «Ferrari», e da tutte quelle somme che sono state o saranno dal Consiglio dell'Istituto o da terzi destinate a tale scopo. I proventi dell'Istituto sono costituiti dagli interessi del capitale intangibile e degli altri fondi, dai contributi dei soci, dal contributo annuo di L. 5000, destinato a favore dell'Istituto dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dai contributi di enti e di privati». «Art.5. - I soci indicati nell'art. 2, lettera a), corrispondono all'Istituto il contributo annuo di L. 60, che sarà rilasciato mensilmente sullo stipendio, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. I soci indicati nell'art. 2, lettera b), e quelli indicati nell'art. 2, lettera c), che hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di L. 18 che sarà rilasciato mensilmente sulla pensione. I soci indicati nell'art. 2, lettera c), che non hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di L. 5, che sarà rilasciato direttamente al cassiere dell'Istituto. I soci morosi decadranno da ogni diritto per se e per le loro famiglie. Le somme trattenute dalle sezioni del Tesoro presso le Regie intendenze di finanza dal 1° dicembre di ogni anno a tutto giugno dell'anno successivo, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti non prima del 30 giugno, mentre saranno versate entro il 30 novembre quelle trattenute dal 1° luglio a tutto il mese di novembre. Le disposizioni di questo articolo avranno effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno». «Art. 6. - L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto: a) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica; b) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; c) di cinque soci effettivi scelti dal Ministro per l'istruzione pubblica; d) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a L. 10,000». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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