LEGGE 15 marzo 1928, n. 832

Type Legge
Publication 1928-03-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli ufficiali ammiragli e generali, ai capitani di vascello ed ai colonnelli della Regia marina, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso - in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 - fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio. La presente legge entra in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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