LEGGE 17 maggio 1928, n. 1136

Type Legge
Publication 1928-05-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali della Regia marina collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengono dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939. Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di riversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925. Il termine di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del presente articolo è fissato alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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