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LEGGE 7 giugno 1928, n. 1208

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).