LEGGE 14 giugno 1928, n. 1310

Type Legge
Publication 1928-06-14
Ultimo aggiornamento 1928-07-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Agli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito Nazionale Fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, può essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Segretario generale del Partito, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

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