LEGGE 5 gennaio 1928, n. 1322

Type Legge
Publication 1928-01-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1928

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, numero 1110, che da' esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, nonche' ai tre Protocolli relativi ed al Protocollo finale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - ROCCO - VOLPI - BELLUZZO. Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Accordo-art. 1

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria; allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria; prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di S. Germano che vi possano avere attinenza; hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari i signori: S. M. il Re d'Italia, il cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri d'Italia; il Presidente federale della Repubblica d'Austria, il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria; i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La Repubblica d'Austria riconosce come passati in libera proprieta' del Regno d'Italia, a decorrere dal 3 novembre 1918, tutti gli immobili siti nell'attuale territorio italiano ed iscritti a nome della Contea principesca del Tirolo, e cioe' i beni indicati nell'allegato A, con le ipoteche e gli oneri reali che gravano sui medesimi. Il Paese federale del Tirolo resta unico proprietario degli immobili per natura e per destinazione siti su territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi. Le Alte Parti contraenti restano egualmente proprietarie delle cose mobili attualmente esistenti nei rispettivi territori e gia' appartenenti alla Contea principesca del Tirolo.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il Paese federale del Tirolo: a) trasferisce in proprieta' del Regno d'Italia titoli appartenenti all'ex Contea principesca del Tirolo per il valore nominale di 7,609,500 corone, nella specie e quantita' a determinarsi di comune accordo fra i due Governi interessati; b) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti, che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del Paese federale del Tirolo, verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. della Contea principesca del Tirolo, siti nel territorio italiano, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati; c) rinuncia in particolare in favore dell'Italia ai crediti ad esso spettanti in virtu' degli articoli 1 e 4 della Convenzione 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali per pagamenti fatti, fino alla firma del presente Accordo, di pensioni dovute a maestri comunali residenti ora in Austria, senza pregiudizio, per l'avvenire, della Convenzione stessa; d) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 indicata nel precedente comma, per il caso, che sussiste, di un aggravio del Paese federale del Tirolo in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale; e) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia di' Trento e degenti nel Manicomio di Hall, fino al 1° marzo 1925. Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il Paese federale del Tirolo assume il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex Contea principesca del Tirolo, con le eccezioni di cui in seguito. Salvo le norme dell'art. 2, esso assume cioe' l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, n. 2641, per il territorio dell'ex Contea principesca del Tirolo, sia per la parte attribuita all'Italia sia per la parte attribuita al Paese federale del Tirolo, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella. Il pagamento sara' fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo, che non sara' responsabile di tali debiti ne' verso i creditori, ne' verso il Paese federale del Tirolo; questo fara' i relativi versamenti nella valuta austriaca al ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica. Restano esclusi dall'assunzione: 1° i debiti gravanti gli immobili siti in Italia, e garantiti da ipoteca su detti beni immobili; i quali debiti saranno pagati dal Regno d'Italia a sgravio del Paese federale del Tirolo; 2° i debiti corrispondenti alle obbligazioni del prestito per cento dell'ex Contea principesca del Tirolo degli anni 1895 e 1904-1906, esistenti al 3 novembre 1918 su territorio italiano e depositate presso la Cassa provinciale di risparmio di Trento, a seguito del censimento effettuato nell'agosto dell'anno 1923 da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento. Queste obbligazioni saranno pagate dalla provincia di Trento con pieno scarico del Paese federale del Tirolo, e secondo le norme che saranno stabilite dal Governo italiano.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le garanzie assunte dalla Contea principesca del Tirolo per il Sanatorio di Palmschoss presso Bressanone, per il Fondo pellagra e per lo Smercio del vino (Wüst) di Bolzano, ove sussistano ancora i debiti per cui furono contratte, saranno assunte dal Regno d'Italia. Le altre eventuali garanzie assunte dalla stessa Contea resteranno a carico del Paese federale del Tirolo.

Accordo-art. 5

Art. 5. Il Regno d'Italia dichiara di rinunciare in favore del Paese federale del Tirolo ad ogni suo diritto e titolo sui fondi provinciali o in amministrazione dell'ex Contea principesca del Tirolo, esclusi quelli indicati nell'allegato B, che saranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, in piena disponibilita' del Regno d'Italia e sui quali il Paese federale del Tirolo rinuncia ad ogni suo diritto e titolo.

Accordo-art. 6

Art. 6. Il Paese federale del Tirolo riconosce come passata in libera proprieta' del Regno d'Italia, a decorrere dal 3 novembre 1918, la Malga di Vipiteno (Abraham Rinneralpe). Il Paese federale del Tirolo, per il Consiglio provinciale di agricoltura (Sezione I), resta proprietario di tutti gli altri stabili iscritti nel libro fondiario al nome del Consiglio provinciale agrario (Sezione I) dell'ex Contea principesca del Tirolo. Il Paese federale del Tirolo, per il Consiglio provinciale di agricoltura (Sezione I), paghera' al Governo italiano per il Consiglio agrario provinciale di Trento la somma di lire italiane centomila, entro un mese dalla entrata in vigore del presente accordo e non prima del 31 gennaio 1926.

Accordo-art. 7

Art. 7. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni di Senales (Schnals), Gries, Brennero (Brenner), Vizze (Pfitsch), Predoi (Prettau), Riva di Tures (Rain), Anterselva (Antholz).

Accordo-art. 8

Art. 8. I Comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprieta', che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini, attualmente sono siti nel territorio dell'altra Parte. Cio' vale anche pel caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del Comune.

Accordo-art. 9

Art. 9. Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sara' corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo peraltro ogni compenso per il lucro cessante.

Accordo-art. 10

Art. 10. Restano inalterate le servitu' boschive e di pascolo, nonche' tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del Comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del Comune. Egualmente restano inalterati nei Comuni divisi dal nuovo confine i diritti di partecipazione agli utili dei beni comunali che vigevano fino al 28 luglio 1914, in base a valida consuetudine, a favore di possedimenti rurali situati in una delle due parti del Comune. I mutamenti di circoscrizione amministrativa, da qualsiasi causa dipendano, dei territori comunali divisi dal nuovo confine politico, non influiranno sulla conservazione dei diritti indicati nel precedente alinea.

Accordo-art. 11

Art. 11. Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.

Accordo-art. 12

Art. 12. I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati ne' diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.

Accordo-art. 13

Art. 13. Gli atti necessari all'esecuzione del presente accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Accordo-art. 14

Art. 14. Nel caso che sorgesse una controversia su una questione regolata dal presente Accordo, comprese le questioni di cui agli articoli 8 a 12, se la divergenza non puo' essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, la controversia sara' risoluta, da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse. Se le Alte Parti contraenti non cadessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara' nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja. La procedura d'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso. L'arbitro puo' fare le indagini che giudichera' necessarie e rivolgersi direttamente alle autorita' centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali sono obbligate a' dar corso al piu' presto possibile alle commissioni rogatorie di quest'arbitro. Ciascuno degli Stati interessati avra' il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato. Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite ex aequo et bono dall'arbitro stesso. Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara' ammesso appello contro di esse.

Accordo-art. 15

Art. 15. Il presente Accordo sara' ratificato, e gli atti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile in Roma. Esso entrera' in vigore dopo lo scambio delle ratifiche. In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 23 febbraio 1925 in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari. Per l'Italia: Per l'Austria: (L. S.) Mussolini. (L. S.) Egger.

Allegato A

ALLEGATO A. Beni che passano in proprieta' del Regno d'Italia. 1. Manicomio provinciale in Pergine. 2. Istituto provinciale agrario di S. Michele all'Adige. 3. Istituto educativo provinciale di S. Ilario presso Rovereto. 4. Istituto educativo provinciale di Stadio (Stadlhof). 5. Casa doganale in Borghetto. 6. Casa doganale in Mama d'Avio. 7. Casa doganale in Montecroce. 8. Casa doganale in Tezze. 9. Prati e boschi in Pregasina. 10. Bosco in Kastelbell (proprieta' del Fondo forestale giudiziario di Silandro). -------------- N. B. Il Paese federale del Tirolo dichiara di non aver alcuna pretesa su immobili espropriati dall'ex autorita' militare austro-ungarica a proprietari dei comuni di Vadena (Pfatten), Egna (Neumarkt), Ora (Auer).

Allegato B

ALLEGATO B. Fondi provinciali che passano al Regno d'Italia. 1. Fondo scolastico territoriale di Bressanone. 2. Fondo scolastico territoriale di Trento. 3. Fondo controllo legname di Bressanone. 4. Fondo forestale giudiziario di Brunico. 5. Fondo forestale giudiziario di Bolzano. 6. Fondo forestale giudiziario di Merano. 7. Fondo manutenzione opere idrauliche per i circondari di Bressanone e di Trento. 8. Fondo pompieri per il Tirolo 9. Fondo sovvenzioni pompieri per il Tirolo italiano. -------------- N. B. I fondi ai numeri 3, 4, 5, 6 sono menzionati solamente per memoria, essendo gia' compresi nel Fondo provinciale generale.

Protocolli-art. 1

PROTOCOLLO FINALE Art.1. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria si riservano di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Ducato di Carinzia, ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria.

Protocolli-art. 2

Art. 2. Le Alte Parti contraenti si riservano egualmente di regolare in via amichevole ogni questione attinente ai diritti di caccia nelle nuove zone del confine risultante dal Trattato di San Germano. Roma, 23 febbraio 1925. Per l'Italia: Per l'Austria: (L. S.) MUSSOLINI. (L. S.) EGGER. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: GRANDI.

Protocolli-Protocolli relativi

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