LEGGE 7 giugno 1928, n. 1335
Art. 1
Per i contratti di appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica avvenuta anteriormente alla entrata in vigore di questa legge, è accordato all'Amministrazione delle privative ed allo spacciatore il diritto di domandare, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente, la diminuzione o l'aumento delle indennità stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni già in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi di un semestre sia diminuita o aumentata di oltre il 20 per cento, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o a quella del semestre che determinò eventualmente il diritto alla precedente revisione.
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