LEGGE 7 giugno 1928, n. 1345
Art. 1
Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività, di cui al R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 897, dalla Sezione di credito del Monte di pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde sarà effettuato in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.
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