LEGGE 21 giugno 1928, n. 1391
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sullo stanziamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, possono ordinarsi anche spese per la sperimentazione volta all'utilizzazione agricola dei terreni di bonifica ed alla trasformazione colturale nelle circoscrizioni territoriali del Mezzogiorno e delle Isole. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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