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LEGGE 31 maggio 1928, n. 1586

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

L'assegnazione autorizzata col R. decreto 22 novembre 1925, n. 2195, per la esecuzione di opere pubbliche necessario per mettere in completa efficienza il porto di Massaua è ridotta da L. 15,000,000 a L. 13,500,000. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,500,000 per l'esecuzione delle opere destinate al completamento della centrale elettrica nella stessa città di Massaua.