LEGGE 21 giugno 1928, n. 1761
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione ed allo Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè al relativo Atto finale.
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